CAPITOLO 12
Professione
1 Morta al peccato e consacrata a Dio per battesimo, la monaca, per professione, è più totalmente dedicata al Padre celeste; liberata dai vincoli del mondo, potrà ormai tendere alla pienezza della carità per un cammino più diretto. Il patto saldo e stabile che la lega al Signore la rende partecipe del mistero dell’unione indissolubile di Cristo e della Chiesa; davanti al mondo, essa testimonia la vita nuova che Cristo ha acquistato per noi mediante il suo sacrificio redentore. (St 10.1; 18.1)
2 Prima della fine del noviziato, la novizia, se si ritiene idonea, sarà presentata alla comunità; quest’ultimo, dopo un serio esame, si pronuncerà, pochi giorni dopo, sulla sua ammissione alla professione temporanea (cfr 11.10). È importante che il novizio si impegni solo dopo un’attenta considerazione e in piena libertà. (St 10,2; 18,4)
4 La futura professa scriverà lei stessa la sua professione nella forma seguente: Io, suor N., prometto… stabilità, obbedienza e conversione dei miei costumi davanti a Dio e ai suoi santi, e le reliquie di questo eremo, edificato a gloria di Dio e ad onore della Beata Maria, sempre Vergine e di San Giovanni Battista, alla presenza di Madre N., priora. Dopo prometto, se è la prima professione temporanea, aggiungiamo per tre anni; e quando tale professione viene prorogata, viene indicata la durata della proroga; se è la professione solenne, si dice per sempre. (St 10.9; cf. 18.10)
5 Va notato che tutti i nostri eremi sono innanzitutto dedicati alla Beata Vergine Maria ea San Giovanni Battista, i nostri principali patroni in cielo. L’orario di ogni professione deve essere datato e firmato dalla professa e dalla priora che ha ricevuto i voti. È conservato negli archivi della casa. (St 10,10; 18,11)
8 La prima professione è emessa per tre anni. Al termine di questo periodo, spetta alla priora, previo voto della comunità (11.10), ammettere la giovane professa al rinnovo della professione temporanea per due anni. Per i giovani professi di clausura, questi ultimi due anni devono essere trascorsi tra i professi di voti solenni. La giovane professa conversa rimane sotto la guida della padrona. (cfr 9.9) La priora può, a sua discrezione o su richiesta della giovane professa, prolungare il tempo di prova per la professione temporanea, sia dopo i primi tre anni e prima della rinnovazione dei voti per due anni, sia dopo cinque anni. anni, prima dell’emissione della professione solenne. Ma la durata totale dei voti temporanei non deve in nessun caso superare i sei anni. Per giusta causa, il Capitolo Generale o il Rev.do Padre possono esentare un soggetto dalle norme relative alla durata del noviziato oa quella dei voti temporanei, essendo esentato dalle norme del diritto universale. (St 10,4; 18,5)
9 Al discepolo che segue Cristo è chiesto di rinunciare a tutto ea se stesso: prima dei voti solenni, la futura professa deve dunque sbarazzarsi di tutti i suoi beni attuali. Può anche disporre di proprietà future a cui ha diritto. Nessuno nell’Ordine dovrebbe chiederle nulla di ciò che ha, nemmeno opere pie o elemosine destinate a nessuno. Al contrario, la giovane professa deve poter disporre di tutto liberamente ea suo piacimento. (St 10,6; 18,7)
12 La professione fatta, colei che è appena stata accolta ora sa di essere così estranea a tutto il mondo che non ha più potere su nulla, nemmeno sulla sua persona, senza il permesso della Priora. Tutti coloro che hanno deciso di vivere sotto una regola devono osservare l’obbedienza con grande diligenza; ma ad essa dobbiamo dedicare tanto più pietà e cura quanto più ci sottoponiamo ad una dichiarazione più rigorosa ed austera: se davvero, purtroppo, mancasse l’obbedienza, tutti questi sforzi rimarrebbero vani. Di qui le parole di Samuele: Meglio obbedienza che vittime; sottomettersi a un prezzo più alto che offrire il grasso dei montoni. (St 10,11; 18,13) 13 Sull’esempio di Cristo Gesù che venne per fare la volontà del Padre e che, assumendo la condizione di servo, imparò, da ciò che patì, l’obbedienza, la monaca, per professione, si sottomette alla priora che rappresenta Dio; si sforza così di permettere a Cristo di raggiungere in lei la sua piena statura. (St 10.13)
14 Dopo la professione solenne o la donazione perpetua, le monache possono ricevere la consacrazione verginale, di cui l’Ordine ha sempre mantenuto la tradizione, tenendo conto delle norme decretate dai preliminari del rito certosino di consacrazione, sotto il titolo IV . Le case che lo desiderano possono seguire l’antica usanza secondo la quale tutte le monache del chiostro ricevono questa consacrazione.
15 La consacrazione verginale è un rito solenne con il quale la Chiesa stabilisce la vergine in stato di appartenenza a Dio. Diventa come primizia del Regno a venire e simbolo trasparente del grande sacramento, la cui pienezza è l’unione di Cristo e della Chiesa. L’offerta che la vergine fa a Dio della sua verginità durante la consacrazione richiede una particolare effusione dello Spirito Santo. Attraverso la fedeltà e la disponibilità con cui accoglie questo dono, aggiungerà una nuova bellezza al Corpo mistico di Cristo e, attraverso la sua unione con Lui, diventerà una sorgente di vita più feconda per il mondo. La vergine consacrata ha cura del suo Signore. La sua vita è nascosta in Dio con Cristo. Ad imitazione di Maria, vergine Madre di Dio, desidera essere, in verità, la serva del Signore.
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